Art. 5
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nel testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, e nei provvedimenti successivamente emanati ad integrazione del testo unico medesimo, o riguardanti materia in esso disciplinata, coordinando le anzidette disposizioni fra loro ed, ove occorra, con le norme dei Codici penale e di procedura penale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 20 marzo 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - TASSINARI - HOST VENTURI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 22 dicembre 2008
