Art. 7 — Amissione in Magistratura e promozioni
Fino a nuova disposizione per le ammissioni in Magistratura e per le promozioni continuano ad applicarsi le norme attualmente in vigore. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1955, N. 907 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 maggio 1970, n. 357))
Testo vigente dal 3 luglio 1970
