Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni

Art. 4 — Miglioramento delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale

Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime genenrale dei lavoratori dipendenti, del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con effetto dal 1› gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

Testo vigente dal 30 dicembre 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 325/1993

    Questione infondata
    21 luglio 1993

    Non può lamentarsi, per mancanza di identità delle situazioni poste in comparazione, la lesione del principio di eguaglianza in relazione alla esclusione di applicabilità dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria - aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, di cui all'art. 5, l. n. 140 del 1985 - alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. in favore dei lavoratori dello spettacolo, per i quali sono invece previsti meccanismi di rivalutazione diversi, da stabilirsi con separati provvedimenti, peraltro non ancora emanati: infatti, il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo viene determinato, fin dall'entrata in vigore dell'articolo 12, d.P.R. n. 1420 del 1971, con modalità diverse - e, per alcuni profili, più favorevoli - rispetto a quelle previste dal regime generale. Esula peraltro dall'ambito della sollevata eccezione,l'esame della evoluzione normativa intervenuta in ordine ai criteri di determinazione e di rivalutazione dei vari trattamenti pensionistici, al fine di vagliarne, anche comparativamente, l'adeguatezza e l'omogeneità. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, l. 15 aprile 1985, n. 140, dell'art. 4, l. 29 dicembre 1988, n. 544 e dell'art. 1, d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni in l. 27 febbraio 1991, n. 59).

    Art. 3 cost. · Art. 10 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale · Art. 4 Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni · Art. 4 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-12-29;544~art4 · fonte su Normattiva