Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

Art. 10 — Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali

Entro il 30 giugno 1985, le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

Testo vigente dal 19 aprile 1985

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 325/1993

    Questione infondata
    21 luglio 1993

    Non può lamentarsi, per mancanza di identità delle situazioni poste in comparazione, la lesione del principio di eguaglianza in relazione alla esclusione di applicabilità dei meccanismi di rivalutazione delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria - aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, di cui all'art. 5, l. n. 140 del 1985 - alle pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. in favore dei lavoratori dello spettacolo, per i quali sono invece previsti meccanismi di rivalutazione diversi, da stabilirsi con separati provvedimenti, peraltro non ancora emanati: infatti, il trattamento pensionistico dei lavoratori dello spettacolo viene determinato, fin dall'entrata in vigore dell'articolo 12, d.P.R. n. 1420 del 1971, con modalità diverse - e, per alcuni profili, più favorevoli - rispetto a quelle previste dal regime generale. Esula peraltro dall'ambito della sollevata eccezione,l'esame della evoluzione normativa intervenuta in ordine ai criteri di determinazione e di rivalutazione dei vari trattamenti pensionistici, al fine di vagliarne, anche comparativamente, l'adeguatezza e l'omogeneità. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, l. 15 aprile 1985, n. 140, dell'art. 4, l. 29 dicembre 1988, n. 544 e dell'art. 1, d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, convertito con modificazioni in l. 27 febbraio 1991, n. 59).

    Art. 3 cost. · Art. 10 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale · Art. 4 Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni · Art. 4 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

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  • Ordinanza n. 112/1992

    Questione inammissibile
    18 marzo 1992

    La lamentata disparità di trattamento fra le pensioni erogate dall'A.G.O. e quelle a carico dell'E.N.P.A.L.S., per la inapplicabilità a queste ultime della normativa perequativa, discende non già dalle norme impugnate, bensì dal citato ma non denunciato d.l. 22 dicembre 1990, n. 409, (conv. con modificazioni in legge 27 febbraio 1991, n. 59). (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 10 l. 15 aprile 1985 n. 140 e 7 e segg. d.l. 31 luglio 1987, n. 317, conv. con modif. in l. 3 ottobre 1987, n. 398, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 5 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale · Art. 10 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

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  • Ordinanza n. 76/1991

    Questione inammissibile
    11 febbraio 1991

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS), convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sollevata, in ri…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 5 Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-04-15;140~art10 · fonte su Normattiva