Art. 10 — Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali
Entro il 30 giugno 1985, le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.
Testo vigente dal 19 aprile 1985
