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La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali e' obbligatorio il versamento del contributo, e' stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono. Alla stessa ritenuta sull'ultimo stipendio intero percepito sono sottoposti gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri che, all'atto del collocamento in detta posizione, chiedano di continuare a pagare il contributo su tale ultimo stipendio.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1951 al 12 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1950-12-30;1120~art1 · fonte del testo