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La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali e' obbligatorio il versamento del contributo, e' stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326)).

Testo in vigore dal 12 gennaio 1962 al 9 febbraio 2013

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1951 al 12 gennaio 1962. 36 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono. tolto: Alla stessa ritenuta sull'ultimo stipendio intero percepito sono sottoposti gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri che, all'atto del collocamento in detta posizione, chiedano di continuare a pagare il contributo su tale ultimo stipendio aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-12-30;1120~art1 · fonte del testo