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La ritenuta a favore della "Cassa ufficiali" della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali e' obbligatorio il versamento del contributo, e' stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 NOVEMBRE 1961, N. 1326)).
Testo in vigore dal 12 gennaio 1962 al 9 febbraio 2013
