Elezione dei ((membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia))

Art. 30 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483

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Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'articolo 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilate sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunita' inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'articolo 26. L'elenco deve pervenire non oltre il 30 aprile 1979. Sulla base dei dati ricevuti, il capo dell'ufficio con solare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna localita' in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e non inferiore a 400. L'assegnazione degli elettori tra le sezioni istituite, ove in una localita' vi siano piu' sezioni, e' fatta per ordine alfabetico, indipendentemente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore e' iscritto. Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio dando atto altresi' del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco. Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale. Quando in una localita' non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnate alla sezione istituita nella localita' piu' vicina della stessa circoscrizione consolare. Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si devi Far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una localita' prescelta dal capo dell'ufficio consolare. Il capo dell'ufficio consolare provvede a reperire e ad arredare le sezioni elettorali osservando le disposizioni del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, in modo da assicurare la segretezza del voto; si adopera, inoltre, su richiesta dei rappresentanti di cui al n. 1) del successivo articolo 31, a reperire locali adeguati per l'attivita' di propaganda elettorale, anche a titolo oneroso.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1979 al 12 aprile 1984

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urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art30 · fonte su Normattiva