Art. 30 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 1994, N. 408, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483
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Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, trasmette ai capi degli uffici consolari di cui all'articolo 29 l'elenco degli elettori ammessi a votare nelle relative circoscrizioni, compilate sulla base delle annotazioni di residenza nei Paesi membri della Comunita' inserite nelle liste elettorali di tutti i comuni della Repubblica e delle domande presentate a norma del secondo comma dell'articolo 26. L'elenco deve pervenire ((non oltre il cinquantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio della Comunita' a norma dell'articolo 10 dell'Atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976)). Sulla base dei dati ricevuti, il capo dell'ufficio con solare suddivide gli aventi diritto al voto di ciascuna localita' in sezioni, in modo che ad ogni sezione venga assegnato un numero di elettori non superiore a 1.000 e ((non inferiore a 200)). ((L'assegnazione degli elettori alle sezioni istituite e' indipendente dalla circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore e' iscritto. Ove in una localita' vi siano piu' sezioni, l'elettore e' assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria residenza ovvero, qualora cio' non sia possibile, per ordine alfabetico, garantendo comunque che i membri dello stesso nucleo familiare siano assegnati alla stessa sezione o a sezioni contigue)). Per ogni sezione viene compilato l'elenco degli elettori assegnati. Un funzionario del servizio elettorale del Ministero dell'interno vidima gli elenchi, in ciascun foglio, con la propria firma ed il bollo dell'ufficio dando atto altresi' del numero complessivo degli elettori compresi nell'elenco. Alla compilazione degli elenchi di cui ai commi precedenti provvede il Ministero dell'interno avvalendosi del centro elettronico del servizio elettorale. Quando in una localita' non sia possibile l'istituzione del seggio per mancanza del minimo previsto dal secondo comma, gli elettori ivi residenti sono assegnate alla sezione istituita nella localita' piu' vicina della stessa circoscrizione consolare. Qualora il numero complessivo degli elettori ammessi a votare in una circoscrizione consolare sia inferiore al minimo previsto dal secondo comma, si devi Far luogo, comunque, alla istituzione di una sezione elettorale in una localita' prescelta dal capo dell'ufficio consolare. ((Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'articolo 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora cio' sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti)).
Testo in vigore dal 12 aprile 1984 al 28 giugno 1994
