Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Art. 1 — Composizione del consiglio comunale
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Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
- a)da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b)da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c)da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d)da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e)da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f)da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g)da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h)da 12 membri negli altri comuni. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio e' presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.
Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 19 ottobre 1993
