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Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

  • a)da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  • b)da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  • c)da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  • d)da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
  • e)da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  • f)da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  • g)da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
  • h)da 12 membri negli altri comuni. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio e' presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea.

Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 19 ottobre 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art1 · fonte su Normattiva