Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Art. 1 — Composizione del consiglio comunale
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Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
- a)da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b)da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- c)da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
- d)da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e)da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- f)da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- g)da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- h)da 12 membri negli altri comuni. Nei comuni di cui all'articolo 5, il consiglio e' presieduto dal sindaco. Negli altri comuni, lo statuto prevede che il consiglio sia presieduto dal consigliere anziano o dal presidente eletto dall'assemblea. (( La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto. La prima seduta, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, e' convocata dal sindaco ed e' presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto se previsto dallo statuto, ovvero del consigliere anziano, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 16 della presente legge. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della presente legge. 2-quater. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianita' determinata secondo i criteri di cui al comma 2-ter, occupa il posto immediatamente successivo))
Testo in vigore dal 19 ottobre 1993 al 13 ottobre 2000
