Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

Art. 7 — Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

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Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi puo' essere, di norma, rappresentato in misura superiore ai due terzi. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno. Salvo quanto disposto dal comma 6, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia gia' superato nel primo turno il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Compiute le operazioni di cui al comma 7 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Testo in vigore dal 27 marzo 1993 al 19 ottobre 1993

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 160/1996

    Questione infondata
    20 maggio 1996

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata. - S. n. 429/1995. - Sul principio di eguaglianza del voto (che assicura la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto è espresso, ma non si estende al risultato concreto della volontà dell'elettore, che dipende dal sistema elettorale rimesso alla scelta del legislatore ordinario), cfr., 'ex plurimis', S. nn. 43/1961, 39/1973, 203/1975, 107/1996. red.: G. Leo

    Art. 1 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost. · Art. 51 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/1996

    Questione infondata
    29 aprile 1996

    Non è fondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49 e 51, primo comma, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - il quale, nel contesto della disciplina dell'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, stabilisce che, una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati con ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio, mentre, in caso di collegamento con più liste, il seggio attribuito al candidato non eletto sindaco è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate - non essendo condivisibile la premessa interpretativa da cui muove il giudice 'a quò, a parere del quale il collegamento tra candidato alla carica di sindaco e liste per l'elezione del consiglio comunale non solo rimarrebbe fermo tra primo e secondo turno anche per il candidato non ammesso al ballottaggio, ma comporterebbe altresì la prededuzione del seggio da attribuire a quest'ultimo dal numero complessivo dei seggi di consigliere conseguiti dal gruppo di liste al quale si è aggregata, al secondo turno, la lista con lui collegata al primo e, per lui, unico turno di votazione. Tale esito, invero, è del tutto estraneo al sistema delineato dalla legge in oggetto, che configura il collegamento tra lista e candidato sindaco come effetto di una dichiarazione bilaterale e convergente del candidato e del rappresentante di ciascuna lista, e non prevede, invece, il trascinamento nell'ambito del raggruppamento ammesso al ballottaggio anche del candidato sindaco non ammesso allo stesso, per il quale le altre liste del raggruppamento non hanno espresso, ne' potrebbero esprimere, alcuna dichiarazione di collegamento. red.: G. Leo

    Art. 1 cost. · Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 49 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 107/1996

    Questione infondata
    4 aprile 1996

    Non è fondata, con riferimento all'art. 48, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (in tema di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) - nella parte in cui richiede il conseguimento della maggioranza assoluta quale condizione per l'attribuzione del 60% dei seggi del consiglio comunale in favore delle liste o del gruppo di liste collegate al candidato proclamato sindaco al primo turno - in quanto, ferma restando la possibilità del controllo di ragionevolezza della disciplina specifica che ad esso deve corrispondere, il principio dell' eguaglianza del voto esige che l'esercizio di elettorato attivo avvenga in condizione di parità, ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettorato sia proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali. - Cfr., S. nn. 39/1973, 6/1963, 60/1963, 168/1963, 43/1961. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 48 cost. · Art. 97 cost. · Art. 7 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-03-25;81~art7 · fonte su Normattiva