Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 53 — Direttore sanitario responsabile - Convenzioni

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Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile al quale e' vietata ogni attivita' di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa quando sia dotata di oltre 150 posti-letto, e che risponde personalmente al medico provinciale dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari. In particolare il direttore stabilisce i turni del servizio di guardia medica e adotta le necessarie misure in caso di manifestazioni di malattie infettive soggette a denunzia informandone immediatamente il medico provinciale e l'ufficiale sanitario competente. Ogni convenzione tra le case di cura private e gli enti o istituti mutualistici ed assicurativi per il ricovero dei propri iscritti e' soggetta all'approvazione del medico provinciale, il quale provvedera' con decreto, sentito il consiglio provinciale di sanita', dopo avere in ogni caso accertato che, nell'interesse pubblico e nel quadro delle direttive dei piani di programmazione, la casa di cura privata possiede i requisiti igienico-sanitari per assicurare una adeguata assistenza sanitaria in regime mutualistico-assicurativo e l'idoneita' ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione. Gli enti pubblici e gli istituti mutualistici e assicurativi possono stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti con le fondazioni e le associazioni di cui al quarto comma dell'articolo 1 non riconosciute come enti pubblici ospedalieri nonche' con gli istituti ed enti indicati nel quinto comma dell'articolo 1, previo il riconoscimento da parte del medico provinciale dell'esistenza dei requisiti richiesti dal precedente comma.

Testo in vigore dal 12 marzo 1968 al 28 dicembre 1978

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 120/1971

    Questione inammissibile
    9 giugno 1971

    Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 51, 52 e 53 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera, proposta con ricorsi delle Regioni della Lombardia e degli Abruzzi, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118, 119, 123, 125 e 130 della Costituzione, poiché alle regioni a statuto ordinario di nuova istituzione è impedito di sollevare questioni d'invasione della sfera di competenza finché non siano maturati i presupposti - nella specie non ancora verificatisi - richiesti dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e cioè fino a quando non siano stati emanati i decreti relativi al trasferimento alle regioni delle funzioni loro attribuite e del relativo personale dipendente dallo Stato o, in mancanza, finché non sia decorso un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Rimosso tale impedimento, la legge impugnata non potrà impedire l'esercizio della competenza regionale ed in essa si potranno rinvenire i principi fondamentali che pongono limiti a tale esercizio ex art. 117 della Costituzione. Cfr.: sent. 119/71.

    Art. 5 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art53 · fonte del testo