Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 70 — Disposizione finanziaria

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Le somme di cui al terzo comma dell'articolo 33 che non siano state impiegate o impegnate nell'esercizio 1967 possono essere impegnate ed utilizzate nei tre esercizi successivi, in deroga al disposto dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 marzo 1968 al 23 aprile 1969

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art70 · fonte su Normattiva