Gli esami hanno carattere specificamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami. L'art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e' abrogato.

Testo vigente dal 21 dicembre 1956

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 29/1990

    Illegittimità dichiarata
    26 gennaio 1990

    La circostanza che l'art. 3 della legge n. 1378 del 1956 abbia demandato 'in totò ad un regolamento ministeriale - anziché ad una fonte primaria o ad una legge quadro - la disciplina delle prove di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, non rende incostituzionale la disposizione di legge, in quanto la prescrizione dell'art. 35, comma quinto, della Costituzione non pone una riserva di legge in ordine alla determinazione delle prove di esame per l'abilitazione professionale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 8.12.1956, n. 1378).(punto 2 diritto)

    Art. 33 cost. · Art. 51 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1956-12-08;1378~art3 · fonte del testo