Gli esami hanno carattere specificamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami. L'art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e' abrogato.
Testo vigente dal 21 dicembre 1956
