L'estradizione non avra' luogo, se, in esito ad un procedimento svoltosi, per lo stesso fatto, avanti alle autorita' della Parte richiesta, la persona della quale e' richiesta l'estradizione e' stata messa fuori causa, o se il procedimento ha dato luogo a un giudizio definitivo, o se il prevenuto e' stato graziato o amnistiato.

Testo vigente dal 16 settembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1320~art17 · fonte del testo