Se un individuo e' perseguito da piu' Stati per reati commessi nel loro territorio, l'estradizione sara' concessa allo Stato nel territorio del quale e' stato commesso il reato, che, secondo la legge della Parte richiesta, deve essere considerato come piu' grave. Se detto Stato e' quello di cui l'individuo e' cittadino, l'estradizione sara' concessa alla condizione che, secondo la sua legislazione, l'estradato possa essere perseguito per gli altri reati.
Testo vigente dal 16 settembre 1939
