[1]Nei casi di urgenza si potra' concedere l'arresto provvisorio sempreche' gli agenti diplomatici o consolari dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti dei quali all'articolo precedente e assicurino che l'arresto o la detenzione dell'imputato e' stata decretata dal giudice competente e per il delitto che gli si imputa.

[2]L'arrestato provvisoriamente sara' liberato se, entro novanta giorni contati dalla data dell'arresto inclusiva, non sia stata regolarizzata la domanda di estradizione allo Stato richiesto mediante la presentazione dei documenti occorrenti.

[3]La cessazione dell'arresto provvisorio non impedira' che il procedimento di estradizione segua il suo corso, qualora la domanda e i documenti pervengano in seguito. Tuttavia non potra' arrestarsi di nuovo la persona reclamata se non dopo che l'estradizione sia stata concessa e al solo scopo di effettuarne la consegna.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art9 · fonte del testo