[1]Nei casi di urgenza si potra' concedere l'arresto provvisorio sempreche' gli agenti diplomatici o consolari dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti dei quali all'articolo precedente e assicurino che l'arresto o la detenzione dell'imputato e' stata decretata dal giudice competente e per il delitto che gli si imputa.
[2]L'arrestato provvisoriamente sara' liberato se, entro novanta giorni contati dalla data dell'arresto inclusiva, non sia stata regolarizzata la domanda di estradizione allo Stato richiesto mediante la presentazione dei documenti occorrenti.
[3]La cessazione dell'arresto provvisorio non impedira' che il procedimento di estradizione segua il suo corso, qualora la domanda e i documenti pervengano in seguito. Tuttavia non potra' arrestarsi di nuovo la persona reclamata se non dopo che l'estradizione sia stata concessa e al solo scopo di effettuarne la consegna.
Testo vigente dal 14 maggio 1930
