[1]Nella materia penale l'Autorita' giudiziaria di uno degli Stati contraenti potra' domandare all'Autorita' giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, qualsiasi atto istruttorio ovvero la comunicazione del corpo del reato o di documenti che si trovino in possesso dello Stato richiesto.
[2]Verra' dato corso alla domanda purche' non vi si oppongano considerazioni particolari e con l'obbligo di restituire cose e documenti nel piu' breve termine possibile.
Testo vigente dal 14 maggio 1930
