[1]Nella materia penale l'Autorita' giudiziaria di uno degli Stati contraenti potra' domandare all'Autorita' giudiziaria dell'altro Stato, per rogatoria, qualsiasi atto istruttorio ovvero la comunicazione del corpo del reato o di documenti che si trovino in possesso dello Stato richiesto.

[2]Verra' dato corso alla domanda purche' non vi si oppongano considerazioni particolari e con l'obbligo di restituire cose e documenti nel piu' breve termine possibile.

Testo vigente dal 14 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;521~art15 · fonte del testo