In materia penale, l'autorita' giudiziaria di uno dei due Stati contraenti potra' chiedere all'autorita' giudiziaria dell'altro Stato, mediante rogatoria, l'esecuzione di un atto istruttorio o una copia degli atti processuali o la comunicazione del corpo del delitto o dei documenti che siano in possesso di autorita' dello Stato richiesto. Alla richiesta sara' dato corso, quando non vi si oppongano motivi particolari, e con l'obbligo di restituire oggetti e documenti nel piu' breve spazio di tempo possibile.
Testo vigente dal 25 maggio 1931
