In materia penale, l'autorita' giudiziaria di uno dei due Stati contraenti potra' chiedere all'autorita' giudiziaria dell'altro Stato, mediante rogatoria, l'esecuzione di un atto istruttorio o una copia degli atti processuali o la comunicazione del corpo del delitto o dei documenti che siano in possesso di autorita' dello Stato richiesto. Alla richiesta sara' dato corso, quando non vi si oppongano motivi particolari, e con l'obbligo di restituire oggetti e documenti nel piu' breve spazio di tempo possibile.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art17 · fonte del testo