[1]I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedelta' secondo la formula seguente:
[2]«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto,
[3]«siccome si conviene ad un Vescovo, fedelta' allo Stato italiano. «Io giuro e protetto di rispettare e di far rispettare
[4]«dal mio clero il Re ed il Governo stabilito secondo le leggi
[5]«costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che
[6]«non partecipero' ad alcun accordo ne' assistero' ad alcun
[7]«consiglio che possa recar danno allo Stato italiano ed
[8]«all'ordine pubblico e che non permettero' al mio clero simili
[9]«partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse
[10]«dello Stato italiano, cerchero' di evitare ogni danno che
[11]«possa minacciarlo».
Testo vigente dal 5 giugno 1929
