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In caso di investimento, di naufragio o di altro sinistro di una nave delle Alte Parti contraenti sulle coste o rive dell'altra Parte, la nave ed il suo carico godranno delle stesse facilitazioni, immunita' e favori che le leggi ed i regolamenti del rispettivo Paese accordano in circostanze analoghe alle navi nazionali o a quelle della nazione piu' favorita. Soccorso ed assistenza saranno portati nello stesso modo che ai nazionali al capitano, all'equipaggio e ai passeggeri, sia per quanto riguarda le loro persone, sia per quanto riguarda la nave ed il suo carico. Le merci salvate non saranno assoggettate al pagamento di alcun diritto di dogana, a meno che esse non siano destinate al consumo interno.

Testo in vigore dal 22 aprile 1931 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;330~art17 · fonte del testo