1. - Le imprese designate di una delle Parti Contraenti hanno facolta' di omettere fermate in uno o in lutti i voli eseguiti su una rotta specificata; comunicazione di tali omissioni dovra' essere data e senza indugio alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, salvo che si tratti di casi isolati. 2. - Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno introdurre modifiche di qualsiasi altro genere alle disposizioni del presente Accordo, essa puo' chiedere una consultazione fra le autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti. Tale consultazione dovra' avere inizio entro i sessanta giorni dalla data della richiesta. Ove le dette autorita' convengano sulle modifiche da apportare al presente Accordo, tali modifiche entreranno in vigore quando siano state confermate per mezzo di uno scambio di note per via diplomatica, ed esse saranno immediatamente comunicate al Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Testo vigente dal 18 marzo 1950
