Nel caso in cui le imprese di una Parte Contraente siano temporaneamente impedite, per difficolta' sorgenti dalla guerra, di usufruire immediatamente delle possibilita' di cui all'art. 6, paragrafo 1, del presente Accordo, la situazione sara' nuovamente esaminata dalle due Parti Contraenti allo scopo di facilitare il necessario sviluppo dei servizi aerei della prima Parte Contraente non appena le imprese di quest'ultima saranno in grado di contribuire piu' intensamente al servizio.

Testo vigente dal 18 marzo 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1156~art7 · fonte del testo