Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno a richiesta delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente:
- a)le statistiche sul traffico atte alla eventuale revisione della capacita' dei servizi convenuti;
- b)le relazioni periodiche che possano essere ragionevolmente richieste sul traffico trasportato dalle proprie imprese designate nei servizi aerei diretti al territorio dell'altra Parte Contraente o da esso provenienti o che lo attraversino, ivi comprese le informazioni concernenti l'origine e la destinazione di tale traffico.
Testo vigente dal 18 marzo 1950
