Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente forniranno a richiesta delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente:

  • a)le statistiche sul traffico atte alla eventuale revisione della capacita' dei servizi convenuti;
  • b)le relazioni periodiche che possano essere ragionevolmente richieste sul traffico trasportato dalle proprie imprese designate nei servizi aerei diretti al territorio dell'altra Parte Contraente o da esso provenienti o che lo attraversino, ivi comprese le informazioni concernenti l'origine e la destinazione di tale traffico.

Testo vigente dal 18 marzo 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-12-15;1156~art8 · fonte del testo