Fin tanto che sussista l'obbligo del visto per l'ammissione di stranieri nei due Paesi, gli equipaggi iscritti sul manifesto di bordo degli aeromobili dei due Paesi che effettuino un percorso fra ambedue i territori, saranno esenti dal visto obbligatorio. I membri dell'equipaggio dovranno essere in possesso di un passaporto non scaduto e di un documento di identita' rilasciato dalla compagnia aerea presso la quale prestano i propri servizi.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art11 · fonte del testo