Le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti fisseranno di mutuo accordo i requisiti minimi indispensabili che reciprocamente si offrono, per quanto concerne le installazioni ed i servizi negli aeroporti e sulle rotte, al fine di agevolare la navigazione aerea, ivi inclusi sistemi di controllo, scambio di informazioni, uniformita' di misure e di lingua da impiegare o chiavi per cifrari. Questi requisiti e servizi saranno accordati con mutua convenienza in relazione alle reali possibilita' di ciascuna Parte Contraente, uniformandosi per quanto possibile alle norme internazionali vigenti.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
