Le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti fisseranno di mutuo accordo i requisiti minimi indispensabili che reciprocamente si offrono, per quanto concerne le installazioni ed i servizi negli aeroporti e sulle rotte, al fine di agevolare la navigazione aerea, ivi inclusi sistemi di controllo, scambio di informazioni, uniformita' di misure e di lingua da impiegare o chiavi per cifrari. Questi requisiti e servizi saranno accordati con mutua convenienza in relazione alle reali possibilita' di ciascuna Parte Contraente, uniformandosi per quanto possibile alle norme internazionali vigenti.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art10 · fonte del testo