Quando sugli aeromobili di una Parte Contraente le persone o i beni dei nazionali dell'altra Parte Contraente abbiano sofferto danni, le Autorita' aeronautiche rispettive faranno quanto sia loro possibile affinche' con la massima urgenza siano liquidate le indennita' dovute agli interessati o ai loro aventi diritto.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art12 · fonte del testo