Quando sugli aeromobili di una Parte Contraente le persone o i beni dei nazionali dell'altra Parte Contraente abbiano sofferto danni, le Autorita' aeronautiche rispettive faranno quanto sia loro possibile affinche' con la massima urgenza siano liquidate le indennita' dovute agli interessati o ai loro aventi diritto.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
