Le Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si consulteranno periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di esaminare l'applicazione del presente Titolo da parte delle Societa' spagnole ed italiane designate, onde assicurarsi che non vengano pregiudicati gli interessi delle due Parti nei percorsi comuni. Le suddette Autorita' aeronautiche terranno presenti le statistiche del traffico effettuato che reciprocamente si comunicheranno. Se una delle Parti Contraenti dovesse ritenersi pregiudicata nei propri interessi, le competenti Autorita' aeronautiche si consulteranno in un termine minimo di sessanta (60) giorni per applicare, al caso in discussione, in una forma concreta e pratica le disposizioni dell'Accordo.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art25 · fonte del testo