Per l'esercizio delle Rotte indicate nei paragrafi A) del Quadro annesso, le Autorita' aeronautiche dei due Paesi, si atterranno alle seguenti norme:
- a)in considerazione che e' principio fondamentale, l'uguaglianza di possibilita' e di offerta di traffico, la capacita' dovra' distribuirsi, per quanto possibile, con parita' tra le Societa' italiane e spagnole che eserciscono le stesse rotte.
- b)La capacita' totale messa in servizio su ognuna delle rotte dovra' adattarsi alle normali necessita' ragionevolmente prevedibili. Qualora le Societa' designate presentino dati statistici in base ai quali la domanda di traffico prevista fra ambedue i Paesi, ne risulti sostanzialmente modificata, le Autorita' aeronautiche si consulteranno affinche' nuove capacita' di traffico possano entrare in servizio.
- c)Ove le Autorita' aeronautiche di una delle Parti Contraenti non desiderino usare su una o piu' rotte, in tutto o in parte la capacita' di trasporto che e' stata loro concessa, dette Autorita' aeronautiche prenderanno gli opportuni accordi con le Autorita' dell'altra Parte al fine di trasferire a queste, per un determinato tempo, tutta la capacita' di trasporto della quale dispongono nei limiti previsti, o parte di essa; sempre beninteso con riserva della formula che sara' convenuta. Con riferimento al presente paragrafo c) ogni Parte Contraente dovra' consultare l'altra Parte qualora intendesse cedere ad un terzo Paese una parte o la totalita' dei suoi diritti su una delle rotte indicate nei paragrafi A del Quadro annesso. La Parte Contraente che avesse trasferito totalmente i suoi diritti, o parte dei medesimi, potra' recuperarli in ogni momento.
Testo vigente dal 13 aprile 1953
