1. La determinazione delle tariffe dovra' essere fatta a tassi ragionevoli tenuto conto particolarmente dell'economia di esercizio, di un utile normale delle tariffe proposte dalle altre Societa' che eserciscono tutta o parte della stessa rotta e delle caratteristiche offerte da ciascun servizio, come le condizioni relative alla sicurezza, alla velocita' ed alla comodita'. 2. Le tariffe da applicare al traffico imbarcato o sbarcato in uno degli scali della rotta, non potranno essere inferiori a quelle praticate per lo stesso traffico da Societa' della Parte Contraente che facciano servizi su rotte comuni. 3. Le tariffe da applicarsi sulle linee convenute fra gli scali del territorio spagnolo e quelli del territorio italiano ed indicati nel quadro delle rotte, saranno per quanto possibile, stabilite di comune accordo tra le Societa' designate italiane e spagnole. Queste Societa' procederanno:

  • a)sia applicando le decisioni che potranno essere state adottate per quanto si riferisce alle tariffe dalla Associazione di Trasporti Aerei Internazionali (I.A.T.A.);
  • b)sia con intesa diretta, dopo consultazioni, se del caso, con le Societa' di Trasporto Aereo di terzi Paesi che eserciscano in tutto o in parte percorsi identici. 4. Le tariffe cosi' stabilite dovranno essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di ciascuna Parte Contraente, almeno trenta (30) giorni prima della data prevista della loro entrata in vigore, questo termine potra' essere ridotto, in casi speciali, subordinatamente all'accordo delle Autorita' predette. 5. Se le Societa' di trasporto aereo designate non pervenissero a concordare la determinazione di una tariffa secondo le disposizioni del paragrafo 3° di queste articolo, o se luna delle Parti Contraenti rendesse note il suo disaccordo sulla tariffa che le e' stata proposta secondo le disposizioni del precedente paragrafo 4° le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti faranno del loro meglio per conseguire un'intesa soddisfacente. In ultima istanza sara' fatto ricorso all'arbitrato previsto nell'articolo 15 del presente Accordo. Fin quando non sia stata pronunciata la sentenza arbitrale, la Parte Contraente che avra' fatto conoscere il suo dissenso avra' diritto di esigere dall'altra Parte, la osservanza delle tariffe precedentemente in vigore oppure che siano presi quei provvedimenti provvisori in conformita' al disposto dell'articolo 15. 6. Ove si tratti di una tariffa proposta in occasione dell'inizio di un nuovo servizio convenuto, la Parte Contraente in disaccordo non potra' opporsi all'attuazione di tale servizio se non dentro i limiti nei quali la tariffa iniziale proposta non sia stata determinata con una delle due procedure previste nel paragrafo 3° del presente articolo.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art26 · fonte del testo