[1]Ogni Societa' designata, previa autorizzazione della Autorita' aeronautica competente, potra' mantenere negli aeroporti dell'altra Parte Contraente un proprio personale tecnico ed amministrativo. Questa autorizzazione si estendera' al personale strettamente indispensabile per il normale funzionamento dei servizi.

[2]QUADRO DI ROTTE

[3]I. LINEE ITALIANE

  • A)In ambedue le direzioni due linee dall'Italia a Barcellona o Madrid. (1)
  • B)Da stabilirsi in futuro.

[4]II. LINEE SPAGNOLE

  • A)In ambedue le direzioni due linee dalla Spagna a Roma o Milano.
  • B)Da stabilirsi in futuro.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;200~art30 · fonte del testo