[1]Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti contraenti, di persona non appartenente al Paese di transito e consegnata da un altro Stato, sara' concessa su semplice domanda presentata a norma della presente convenzione dall'autorita' del Paese che ha chiesto la estradizione. Il permesso di transito sara' dato con provvedimento del Ministero competente del Paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalita' giudiziaria, purche' non si tratti di uno dei delitti pei quali dalla presente convenzione non e' ammessa l'estradizione o non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico.

[2]Il trasporto dell'estradato detenuto si effettuera' con i mezzi piu' rapidi, sotto la sorveglianza di agenti dello Stato richiesto del transito.

[3]Le spese del transito sono a carico dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art15 · fonte del testo