[1]Se l'estradizione di un individuo e' domandata nel medesimo tempo da parecchi Stati e le domande si riferiscono al medesimo delitto, la estradizione sara' concessa allo Stato sul territorio del quale il delitto e' stato commesso.

[2]Se parecchi Stati hanno domandato l'estradizione del medesimo individuo a causa di delitti differenti, lo Stato sul territorio del quale e' stato commesso il delitto piu' grave avra' la preferenza.

[3]In caso di delitto della stessa gravita' sara' data la preferenza alla priorita' della domanda.

[4]Se tuttavia uno degli Stati richiedenti e' quello al quale appartiene l'estradando, gli sara' data la preferenza a condizione che le sue leggi permettano di procedere a suo carico anche per i reati commessi sul territorio di altri Stati.

[5]Tali norme di preferenza non avranno effetto se lo Stato richiesto sia obbligato in forza di trattato anteriore ad assicurare una preferenza diversa.

Testo vigente dal 25 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1931-05-09;517~art11 · fonte del testo