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Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego, limitatamente ai giudizi il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dalla imposta, di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego, le tasse tutte di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

Testo in vigore dal 15 aprile 1958 al 2 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;319~artunico · fonte del testo