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((Gli atti ed i provvedimenti nei giudizi relativi a controversie individuali di lavoro ed a rapporti di pubblico impiego, nonche' gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro ed ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato previsti dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni altra imposta, tassa o diritto. Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi ed ai procedimenti di cui al primo comma, di valore superiore al milione di lire o di valore indeterminato sono soggetti alla imposta di registro ridotta alla meta' ed alle normali imposte di bollo. La produzione dei documenti in giudizio e nei procedimenti indicati nel presente articolo non costituisce caso d'uso ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e dello art. 2 del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492)). Sono allo stesso modo esenti gli atti e documenti relativi alla esecuzione, sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazione di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolite, relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi a rapporti di pubblico impiego, le tasse tutte di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1959 al 12 dicembre 1973
