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((Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018. Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile)).

Testo in vigore dal 12 dicembre 1973 al 6 dicembre 2002

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1959 al 12 dicembre 1973. 156 parole tolte, 101 parole aggiunte.

Gli attiaggiunto: , i documenti ed i provvedimenti tolto: nei giudizi relativi a aggiunto: relativi alle cause per controversie individuali di lavoro tolto: ed a aggiunto: o concernenti rapporti di pubblico impiego, tolto: nonche' gli atti relativi ai tolto: procedimenti innanzi agli Uffici aggiunto: provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione tolto: per la conciliazione delle controversie di lavoro ed ai procedimenti di conciliazione e di arbitrato previsti dai contratti ed aggiunto: o previsti da contratti o accordi collettivi di lavorotolto: , limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti aggiunto: nonche' alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo tolto: eaggiunto: , di registro e da ogni tolto: altra imposta aggiunto: spesa, tassa o dirittotolto: . Gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi ed ai procedimenti di cui al primo comma, di valore superiore al milione di lire o di valore indeterminato sono soggetti alla imposta di registro ridotta alla meta' ed alle normali imposte di bollo. La produzione dei documenti in giudizio e nei procedimenti indicati nel presente articolo non costituisce caso d'uso ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni e dello art. 2 del decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. aggiunto: di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e aggiunto: i documenti relativi alla esecuzionetolto: , sia in via mobiliare che immobiliare, delle sentenze aggiunto: sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonche' quelli riferentisi tolto: al aggiunto: a recupero dei crediti per tolto: prestazione aggiunto: prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivotolto: , di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa. Sono abolitetolto: , relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi tolto: a aggiunto: ai rapporti di pubblico impiegotolto: , le tasse tutte di cui all'art. aggiunto: le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018aggiunto: . Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;319~artunico · fonte del testo