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Le pensioni liquidate in base alle norme dei regolamenti dei comuni, delle province e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle zone di confine passate sotto la sovranita' o sotto l'amministrazione di altri Stati ed assunte nel debito vitalizio dello Stato ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, sono riversibili applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 17, 18 e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora le disposizioni medesime siano piu' favorevoli di quelle previste dai suddetti regolamenti.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1969 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-11-26;937~art1 · fonte del testo