Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Agli effetti dell'articolo precedente sara' presa, a base del quinto cedibile, la media raggiunta nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione, dagli emolumenti, calcolati al netto, di ciascun operaio cedente, e la quota ceduta restera' invariata durante tutto il corso della cessione, anche se gli emolumenti per qualsiasi causa, durante il corso stesso, siano inferiori o superiori a detta media.

[2]3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 83

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Il D.L. Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 83 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, numero 444, la somma cedibile sulle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato, anziche' alla media di cui all'art. 2 della legge stessa, sara', dal 1° marzo 1917, ragguagliata al prodotto della mercede giornaliera dell'operaio, per il numero delle giornate lavorative di un anno, aumentato di una percentuale rappresentante il guadagno medio dell'operaio per lavoro straordinario, a cottimo od a premio, e diminuito d'altra percentuale per assenze dal lavoro".

Testo in vigore dal 21 febbraio 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 febbraio 1917

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1910 al 21 febbraio 1917.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 83

    Il D.L. Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 83 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, numero 444, la somma cedibile sulle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato, anziche' alla media di cui all'art. 2 della legge stessa, sara', dal 1° marzo 1917, ragguagliata al prodotto della mercede giornaliera dell'operaio, per il numero delle giornate lavorative di un anno, aumentato di una percentuale rappresentante il guadagno medio dell'operaio per lavoro straordinario, a cottimo od a premio, e diminuito d'altra percentuale per assenze dal lavoro".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art2 · fonte del testo