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Agli effetti dell'articolo precedente sara' presa, a base del quinto cedibile, la media raggiunta nel triennio precedente all'anno in cui si stipula la cessione, dagli emolumenti, calcolati al netto, di ciascun operaio cedente, e la quota ceduta restera' invariata durante tutto il corso della cessione, anche se gli emolumenti per qualsiasi causa, durante il corso stesso, siano inferiori o superiori a detta media.

Testo in vigore dal 15 luglio 1910 al 21 febbraio 1917

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urn:nir:stato:legge:1910-07-13;444~art2 · fonte del testo