Le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una o più norme non si estendono a quelle che non siano in esse esplicitamente menzionate, il che 'per argumentum' si desume anche dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che prevede la possibilità di estendere la pronuncia di incostituzionalità a norme non espressamente impugnate; da ciò la conseguenza che, quando la Corte non abbia fatto espresso uso di tale potere rispetto a norme analoghe o connesse, le norme che non siano formalmente comprese nella dichiarazione di illegittimità costituzionale debbono considerarsi ancora vigenti, ancorché rispetto ad esse siano ravvisabili gli stessi vizi di incostituzionalità. (In base a tali enunciati, la Corte ha escluso che l'art. 4, L. n. 1115 del 1962 - il quale stabilisce direttamente il limite massimo quindicennale per l'indennizzabilità delle silicosi contratte in Belgio da lavoratori italiani successivamente rimpatriati - debba ritenersi implicitamente compreso nella precedente dichiarazione di parziale incostituzionalità dell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124 del 1965, nel quale il medesimo limite temporale era stabilito 'per relationem', mediante richiamo ad altra normativa). - Per la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 293, comma primo, t.u. n. 1124, v. S. n. 54/1981.
Art. 4 Estensione dei benefici previsti dalla legge 12 aprile 1943, n. 455, ai lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati