A norma dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, (Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari) il diritto alle prestazioni assistenziali previste, sussiste, per i suddetti lavoratori, solo se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal datore di lavoro anche se non versati, almeno dodici contributi settimanali nelle ventiquattro settimane immediatamente precedenti la data della domanda. Tale limitazione in ordine al momento da cui può farsi valere, nel caso, il diritto alla prestazione assistenziale, viola il principio di eguaglianza, in quanto, per effetto della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'I.N.A.M., per le altre categorie di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto di lavoro; e viola anche l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non consente il differimento del diritto alle prestazioni assistenziali previsto dalla disposizione impugnata.
Art. 7 Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari