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Il diritto alle prestazioni sussiste sempreche' l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal o dai datori di lavoro, anche se non versati, n. 12 contributi settimanali nelle 24 settimane immediatamente precedenti la data della domanda stessa.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1952 al 25 aprile 1972

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 64/1975

    Ha colpito questo articolo
    12 marzo 1975

    A norma dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, (Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari) il diritto alle prestazioni assistenziali previste, sussiste, per i suddetti lavoratori, solo se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal datore di lavoro anche se non versati, almeno dodici contributi settimanali nelle ventiquattro settimane immediatamente precedenti la data della domanda. Tale limitazione in ordine al momento da cui può farsi valere, nel caso, il diritto alla prestazione assistenziale, viola il principio di eguaglianza, in quanto, per effetto della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'I.N.A.M., per le altre categorie di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto di lavoro; e viola anche l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non consente il differimento del diritto alle prestazioni assistenziali previsto dalla disposizione impugnata.

    Art. 7 Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;35~art7 · fonte del testo