Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1972 al 21 marzo 1975. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1403.
Abrogato dal 25 aprile 1972
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 aprile 1972 al 21 marzo 1975. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1403.
Abrogato dal 25 aprile 1972
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
A norma dell'art. 7 della legge 18 gennaio 1952, n. 35, (Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari) il diritto alle prestazioni assistenziali previste, sussiste, per i suddetti lavoratori, solo se l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal datore di lavoro anche se non versati, almeno dodici contributi settimanali nelle ventiquattro settimane immediatamente precedenti la data della domanda. Tale limitazione in ordine al momento da cui può farsi valere, nel caso, il diritto alla prestazione assistenziale, viola il principio di eguaglianza, in quanto, per effetto della legge 11 gennaio 1943, n. 138, istitutiva dell'I.N.A.M., per le altre categorie di lavoratori il diritto sorge all'atto della formazione del rapporto di lavoro; e viola anche l'art. 38, secondo comma, Cost., il quale non consente il differimento del diritto alle prestazioni assistenziali previsto dalla disposizione impugnata.
Art. 7 Estensione dell'assicurazione assistenza malattie ai lavoratori addetti ai servizi domestici familiari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1952 al 25 aprile 1972. 42 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il diritto alle prestazioni sussiste sempreche' l'assicurato abbia iniziato il lavoro da almeno sei mesi e risultino dovuti dal o dai datori di lavoro, anche se non versati, n. 12 contributi settimanali nelle 24 settimane immediatamente precedenti la data della domanda stessa.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 DICEMBRE 1971, N. 1403
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-18;35~art7 · fonte del testo