((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)). Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilita' sono quelle stabilite nell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 638, convertito nella legge luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 26.02.1975 n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilita' ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa".

Testo vigente dal 28 agosto 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 33/1975

    Ha colpito questo articolo
    25 febbraio 1975

    L'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilità a favore di superstiti (vedova e orfani) del capo di famiglia aziendale (colonia o mezzadrile) escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa è costituzionalmente illegittimo, per l'ingiusta discriminazione e l'arbitraria preclusione della pensione di riversibilità nei confronti di un lavoratore deceduto, effettuate solo perché questi non era il capo della famiglia aziendale. L'ulteriore differente trattamento tra superstiti del capo della famiglia aziendale e quelli degli altri lavoratori posto dal cit. art. 18 della legge n. 1047 del 1957 e conservato dall'art. 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per i casi di decesso anteriori alla sua entrata in vigore, non viola invece il principio di eguaglianza. Alla stregua dei principi affermati con sent. n. 128 del 1973 della Corte, trattasi anche qui di una scelta politica legislativa diretta a realizzare l'ampliamento della tutela previdenziale, con una gradualità di passaggi, richiesta dalle disponibilità finanziarie. In base allo stesso criterio è da ritenersi infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, primo comma, della legge n. 153 del 1969, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui riconosce il trattamento di riversibilità alla vedova del coltivatore diretto deceduto dopo l'entrata in vigore della legge, solo se il coniuge era titolare di pensione o lo era con decorrenza 1 gennaio 1970 o successiva.

    Art. 3 cost. · Art. 18 Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni · Art. 25 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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  • Ordinanza n. 672/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Nel quadro dell'estensione della tutela previdenziale dei lavoratori dipendenti da altre categorie, in particolare a quella dei lavoratori autonomi dei campi, il mantenimento - per casi di decessi anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina - delle limitazioni poste dalla precedente normativa al diritto alla pensione di riversibilità è frutto di un'insindacabile scelta di politica legislativa, che costituisce uno dei momenti attraverso i quali si realizza il progressivo ampliamento della tutela stessa con la gradualità di passaggio richiesta dalle disponibilità finanziarie. La diversità dell'ordinamento della categoria dei lavoratori dei campi rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi, abilita peraltro, il legislatore a dettare discipline dei trattamenti previdenziali indiretti a loro volta differenziate, onde queste siano meglio adeguate alle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art.3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art.18, L. 26 ottobre 1957 n.1047, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione di riversibilità degli orfani del lavoratore autonomo dei campi alla condizione che, con la morte di questo, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nell'impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata). - cfr. S. n. 33/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 18 Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni · Art. 18 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 25 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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  • Ordinanza n. 22/1976

    Questione infondata
    22 gennaio 1976

    Sono manifestamente infondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale, in tema di pensioni di riversibilità dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dell'art. 18, secondo comma, della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 - che subordina la pensione al requisito di invalidità al lavoro della vedova non ultrasessantenne - e dell'art. 25, primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - che prevede come ulteriore requisito per il trattamento pensionistico ivi previsto la decorrenza della pensione dall'1 gennaio 1970 o da data successiva - già dichiarate non fondate con sent. n. 33 del 1975. - v. Sent. n. 33 del 1975, Ord. n. 183 del 1975.

    Art. 3 cost. · Art. 18 Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni · Art. 25 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 agosto 1990

Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1975 al 28 agosto 1990. 98 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidita' escluse le pensioni ai superstiti ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo. Hanno diritto alla riversibilita' della pensione la vedova di eta' superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purche' non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nella impossibilita' di continuare l'attivita' abitualmente esercitataaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233. Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilita' sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art18 · fonte del testo