Art. 18 — COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233
((COMMA ABROGATO DALLA L. 2 AGOSTO 1990, N. 233)). Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilita' sono quelle stabilite nell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 638, convertito nella legge luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 25 febbraio 1975, n. 33 (in G.U. 1a s.s. 26.02.1975 n. 55) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidita' e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nella parte in cui limita il diritto alla pensione di riversibilita' ai superstiti (vedova ed orfani) del capo della famiglia aziendale, escludendolo per i superstiti degli altri eventuali componenti della famiglia stessa".
Testo vigente dal 28 agosto 1990
