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[1]In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1 gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1973, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'eta' e con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

[2]ETA' Anno Uomini Donne Contributi 1960 65 ed oltre 65 ed oltre 12 1961 65 65 24 1962 65 65 36 1963 65 65 48 1964 65 65 60 1965 65 65 72 1966 65 64 84 1967 65 63 96 1968 65 62 108 1969 65 61 120 1970 65 60 132 1971 65 60 144 1972 65 60 156 1973 65 60 168

[3]Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente a coloro che nell'anno 1957 e per tutti gli anni successivi, fino a quello di pensionamento, sono stati regolarmente iscritti nei ruoli delle Casse di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, o che vi sarebbero stati iscritti ove non avessero esercitato la facolta' di opzione contemplata dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima. Coloro che risultino essersi iscritti nei ruoli delle Casse di malattia a partire da un anno successivo al 1957 ma entro l'anno di entrata in vigore della presente legge sono ammessi al pensionamento, con l'osservanza delle norme contenute nei commi primo e secondo del presente articolo, ma l'acquisizione del diritto alla pensione e' ritardata di due anni qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1959. La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' integrata da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale. I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Testo in vigore dal 13 luglio 1959 al 26 settembre 1962

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 417/1998

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1998

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari), come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), <<nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione>>, in quanto - premesso che il 'vulnus' recato al principio di eguaglianza dalla disciplina impugnata deriva non già dalla esclusione degli interessi legali, bensì dalla esclusione totale di interessi, che la disciplina impugnata non riconosce neppure in una misura ridotta; e considerato, altresì, che legittimamente il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, potrebbe decidere di quantificare gli stessi in una diversa, purché non simbolica, misura, tenendo conto, eventualmente, delle molteplici e differenti possibili cause di indebito contributivo - anche sotto il profilo della decorrenza degli interessi sulla contribuzione indebitamente pagata alla gestione, <<la Costituzione non richiede una meccanica estensione dei principi di cui all'art. 2033 cod. civ., che non assurgono al rango di principi costituzionali>>, cosicché il legislatore può scegliere tra una pluralità di soluzioni, tutte idonee a ristabilire la conformità alla Costituzione della disciplina dell'indebito contributivo degli artigiani iscritti nella gestione speciale dell'INPS per i lavoratori autonomi. Pertanto, non essendo desumibile dai parametri invocati una soluzione univoca in ordine alla quantificazione degli interessi ne' in ordine alla loro decorrenza, una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la disciplina impugnata, la individuazione dei criteri di quantificazione della somma dovuta a titolo di interessi va rimessa al necessario intervento del legislatore, al quale spetta il compito di trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di ragionevole armonizzazione della disciplina impugnata con i principi generali in tema di indebito oggettivo e l'esigenza di tener conto delle particolarità della materia dell'indebito contributivo dei lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS. red.: G. Leo

    Art. 7 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari · Art. 12 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 15 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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