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[1]In deroga alle disposizioni sui requisiti minimi di assicurazione e contribuzione necessari per il conseguimento della pensione, tra il 1 gennaio 1960 ed il 31 dicembre 1973, le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi della presente legge sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'eta' e con il versamento di un numero di contributi mensili, dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:
[2]((ETA'
[3]Anno Uomini Donne Contributi
[4]1960........... 65 65 12 1961........... 65 65 24 1962........... 65 65 36 1963........... 65 60 48 1964........... 65 60 60 1965........... 65 60 72 1966........... 65 60 84 1967........... 65 60 93 1968........... 65 60 108 1969........... 65 60 120 1970........... 65 60 132 1971........... 65 60 144 1972........... 65 60 156 1973........... 65 60 168))
[5]Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano esclusivamente a coloro che nell'anno 1957 e per tutti gli anni successivi, fino a quello di pensionamento, sono stati regolarmente iscritti nei ruoli delle Casse di malattia di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, o che vi sarebbero stati iscritti ove non avessero esercitato la facolta' di opzione contemplata dall'articolo 1, ultimo comma, della legge medesima. Coloro che risultino essersi iscritti nei ruoli delle Casse di malattia a partire da un anno successivo al 1957 ma entro l'anno di entrata in vigore della presente legge sono ammessi al pensionamento, con l'osservanza delle norme contenute nei commi primo e secondo del presente articolo, ((ma la corresponsione delle rate di pensione)) e' ritardata di due anni qualora l'iscrizione risulti essere stata effettuata nell'anno 1959. ((Agli artigiani iscritti nell'anno 1959, limitatamente al biennio per il quale non compete il pagamento delle rate di pensione, non si applicano le norme di cui agli articoli 12 sub 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, per quanto concerne il differimento della decorrenza, della pensione in conseguenza della tardiva presentazione della domanda)). La Commissione provinciale, di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, ed all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' integrata da un rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale. I contributi o le quote di contributi, di cui alla presente legge, indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e sono restituiti all'assicurato, o ai suoi aventi causa, anche quando si riferiscono a periodi anteriori a quello contemplato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.
Testo in vigore dal 26 settembre 1962 al 27 agosto 1966
