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I periodi coperti di assicurazione a norma della presente legge si cumulano con quelli derivanti da qualsiasi altra attivita' lavorativa. Tuttavia, l'assicurato potra' ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'eta' prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'eta' fissata dall'articolo 6 della presente legge solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che siano stati accreditati per effetto dell'applicazione della presente legge. Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di eta' previsto dall'art. 6 della presente legge, hanno diritto, al compimento del normale limite stesso, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati per effetto della presente legge. Se peraltro la pensione gia' liquidata risulti maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo, dal supplemento di cui al comma precedente deve detrarsi l'importo della integrazione predetta. Il supplemento di pensione di cui al secondo comma del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della relativa domanda, e' pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed e' regolarmente integrato sino a 55 volte il suo ammontare, in conformita' del disposto dell'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55. I contributi eventualmente versati dopo la liquidazione del supplemento non danno titolo ad ulteriori supplementi e rimangono acquisiti alle rispettive gestioni.

Testo in vigore dal 13 luglio 1959 al 26 settembre 1962

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