Art. 11
Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n. 903.
Abrogato dal 1 gennaio 1965
Articolo abrogato dalla l. 21 luglio 1965, n. 903.
Abrogato dal 1 gennaio 1965
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3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 gennaio 1965. 216 parole tolte, 5 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge alla Gestione speciale prevista dall'art. 6, si provvede con il contributo dei coltivatori diretti nonche' dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato. Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto a partire dal 1 gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, con una riduzione del 25 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione speciale dalla elevazione del limite di eta' e, salvo quanto disposto dall'art. 18 della presente legge, dalla non prevista riversibilita' delle pensioni. Lo Stato concorre all'onere della Gestione con uno stanziamento di: L. 4.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 " 10.000.000.000 " " " 1958-59 " 12.000.000.000 " " " 1959-60 " 14.000.000.000 " " " 1960-61 " 16.000.000.000 " " " 1961-62 " 18.000.000.000 " " " 1962-63 " 20.000.000.000 " " " 1963-64 " 22.000.000.000 " " " 1964-65 " 24.000.000.000 " " " 1965-66 " 26.000.000.000 " " " 1966-67
tolto: COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. tolto: 9 GENNAIO 1963 aggiunto: 21 LUGLIO 1965, N. tolto: 9. Il contributo dello Stato previsto nei precedenti commi e' comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. aggiunto: 903
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-10-26;1047~art11 · fonte del testo