Art. 11
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[1]All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge alla Gestione speciale prevista dall'art. 6, si provvede con il contributo dei coltivatori diretti nonche' dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato. Il contributo di cui al comma precedente e' dovuto a partire dal 1 gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, con una riduzione del 25 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione speciale dalla elevazione del limite di eta' e, salvo quanto disposto dall'art. 18 della presente legge, dalla non prevista riversibilita' delle pensioni. Lo Stato concorre all'onere della Gestione con uno stanziamento di: L. 4.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 " 10.000.000.000 " " " 1958-59 " 12.000.000.000 " " " 1959-60 " 14.000.000.000 " " " 1960-61 " 16.000.000.000 " " " 1961-62 " 18.000.000.000 " " " 1962-63 " 20.000.000.000 " " " 1963-64 " 22.000.000.000 " " " 1964-65 " 24.000.000.000 " " " 1965-66 " 26.000.000.000 " " " 1966-67
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1963, N. 9)). Il contributo dello Stato previsto nei precedenti commi e' comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 1 gennaio 1965
