Art. 15
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Le persone assicurate obbligatoriamente ai sensi della presente legge, le quali possono far valere anche periodi di assicurazione con le norme comuni, per lavoro prestato alle dipendenze altrui, possono chiedere di essere autorizzate a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria comune, al fine di conservare il diritto a liquidare la pensione di vecchiaia all'eta' prevista dalle norme comuni e di tramandare il diritto a pensione ai superstiti. La concessione dell'autorizzazione resta disciplinata dalle norme di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Ai fini della determinazione del diritto alla prosecuzione volontaria non sara' tenuto conto dei periodi di assicurazione effettuati in base alla presente legge. La prosecuzione volontaria prevista dal primo comma e' compatibile con la contemporanea assicurazione obbligatoria in qualita' di componente un nucleo famiglia mezzadrile o di coltivatori diretti.
Testo in vigore dal 11 novembre 1957 al 1 luglio 1972
