Art. 2
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Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unita' attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative.
Testo in vigore dal 11 novembre 1957 al 15 febbraio 1963
